
Il Bonus fiscale ha natura sperimentale (si applicherà alle prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio a 31 dicembre prossimo) e trova applicazione esclusivamente per i redditi da lavoro dipendente.
Elementi di fondo del decreto fiscale Tremonti:
1. Il bonus porterà in tasca dei lavoratori un maggior reddito variabile dal 12% al 30%.
2. L’agevolazione fiscale opera in via automatica (salvo rinuncia scritta)
3. Si applica sulle ore di straordinario, definibili tali (tutta l’attività lavorativa prestata in aggiunta all’orario di lavoro normale e qualificato come straordinario).
4. Il lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo o in mancanza è possibile il lavoro straordinario in presenza di un accordo tra datore e lavoratore e per un periodo lavorativo non superiore a 250 ore annue.
5. Restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
6. beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa.
7. I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.
(Al punto 6) si indica come potenziali fruitori del bonus anche i lavoratoti con contratto part-time, che sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della manovra fiscale.Per orario supplementare si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro ( limite del tempo pieno).In mancanza di previsioni collettive, le prestazioni supplementari sono effettuabili solo previo consenso del lavoratore, e un eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. ( diverso invece il caso in presenza di disciplina collettiva.)
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